La delucidazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali include queste categorie di lavoratori tra i beneficiari della misura e ne riconduce l’applicazione entro i limiti di “reddito complessivo” definiti dalla norma.
Nel dettaglio, “l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge)”.
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