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Lavoro giornalistico. Il Tar da ragione all’Inpgi

Il Tribunale di Roma ha ribadito, ancora una volta, gli indici del lavoro subordinato nellโ€™ambito di una Pubblica Amministrazione in tema di rapporto di lavoro giornalistico, tenendo conto del carattere intellettuale della prestazione e del margine di autonomia che la caratterizza.

A darne notizia l’Ente di previdenza dei giornalisti che spiega “Gli indici tipici della subordinazione risultano essere, tra lโ€™altro, lo svolgimento di attivitร  non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e la persistenza, nellโ€™intervallo tra una prestazione e lโ€™altra, dellโ€™impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (analogamente in materia Cass. 6727/01 e 7020/00)”.

Elementi che sono stati accertati dal Giudice che non ha potuto che dare ragione a quanto denunciato dall’Inpgi.

Sempre sullo stesso tema, con una seconda sentenza del 28/05/2020, lo stesso Tribunale di Roma (con altro Giudice monocratico) si รจ pronunciato valutando, anche in questo caso, positivamente il complesso degli elementi probatori raccolti dallโ€™INPGI nel corso di un diverso accertamento ispettivo.

Oggetto della sentenza il rapporto di lavoro intercorso con otto giornalisti, formalmente qualificati da una pubblica amministrazione come collaboratori autonomi, per i quali รจ stata, invece, riscontrata la natura tipica del lavoro subordinato.

Ancora una volta, tra gli aspetti piรน rilevanti della decisione del Giudice, รจ emersa la natura attenuata della subordinazione in campo giornalistico, tenuto conto del carattere creativo in tale ambito, ove ai fini dellโ€™individuazione del vincolo del lavoro dipendente rileva specificamente lโ€™inserimento continuativo e organico della prestazione del giornalista nellโ€™organizzazione dellโ€™impresa, con la necessitร  di rimanere a disposizione dellโ€™Amministrazione anche negli intervalli tra una prestazione e lโ€™altra.

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