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Decreto Semplificazione. Pec e domicilio digitale

I professionisti possono andare incontro a sanzioni e sospensioni in caso di mancato rispetto dellโ€™obbligo di comunicare il domicilio digitale allโ€™ordine di appartenenza nonchรฉ la propria pec.

Il domicilio digitale, nello specifico, รจ un indirizzo elettronico certificato contenuto nellโ€™Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) a disposizione della PA e dei gestori di pubblici servizi.

Ecco gli articoli โ€œincriminatiโ€

Art. 24 (Identitร  digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)

Il comma 1 estende la possibilitร  per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identitร  digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle societร  a controllo pubblico, precisando che lโ€™accesso al domicilio digitale avvenga tramite dispositivi mobili anche attraverso il punto di

accesso o applicazione AppIO. Inoltre, si prevede che, nel caso in cui lโ€™indirizzo PEC del cittadino non risulti piรน attivo, si procede alla cancellazione dโ€™ufficio dello stesso dallโ€™Indice nazionale dei domicili digitali

delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, secondo le modalitร  fissate nelle Linee guida di AgID, le quali ultime definiscono altres. le modalitร  di gestione e aggiornamento dellโ€™elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato per i casi di decesso del titolare del domicilio digitale ovvero di impossibilitร  sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

La disposizione in esame stabilisce, inoltre, le modalitร  con le quali potrร  essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale.

La norma prevede, inoltre, che nellโ€™Indice nazionale di cui supra siano inseriti anche i domicili digitali di professionisti diversi da quelli iscritti agli ordini ovvero collegi, perchรฉ iscritti in elenchi o registri detenuti dalle P.A. e istituiti con legge dello Stato.

Successivamente, la norma sancisce misure per contrastare il fenomeno dellโ€™invio di comunicazioni indesiderate diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alle finalitร  di erogazione di servizi pubblici.

La disposizione in esame prevede che lโ€™accesso ai servizi in rete avvenga sia con SPID che con Carta dโ€™Identitร  Elettronica e che i gestori dellโ€™identitร  digitale accreditati si debbano iscrivere in un apposito registro (tenuto da AgID). Nella medesima ottica, prevede altresรฌ che lโ€™identitร  digitale attesti gli attributi qualificati dellโ€™utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualitร  personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalitร  stabilite da AgID con le piรน volte richiamate Linee guida. Al fine di semplificare ulteriormente lโ€™accesso ai servizi telematici, รจ stabilito che si debbano rendere fruibili i servizi di cui alla disposizione in esame anche in modalitร  digitale (ed anche attraverso dispositivi mobili), e che lโ€™avvio dei progetti di trasformazione digitale debba avvenire entro il 28 febbraio 2021.

Inoltre, si prevede un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nellโ€™ambito delle medesime strutture.

Il comma 2 proroga il termine entro il quale il pagamento alle P.A. dovrร  essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA al 28 febbraio 2021. Successivamente, si consente ad AgID di continuare a gestire lโ€™indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.

Il comma 3 prevede che le carte dโ€™identitร  possano essere rinnovate a decorrere dal 180esimo giorno precedente la scadenza e che le carte dโ€™identitร  cartacee ed elettroniche possano essere rinnovate, anche se ancora valide, prima del 180esimo giorno precedente la scadenza.

Il comma 4, dettando una disciplina transitoria, stabilisce che dal 28 febbraio 2021 le P.A. non possano piรน emettere credenziali per lโ€˜accesso ai servizi.

Art 37 (Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

Introduce modifiche atte a favorire lโ€™utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamentodei percorsi di transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con lโ€™obiettivo di agevolarne lโ€™operativitร , sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo.

Le modifiche introdotte si propongono di dare attuazione alle disposizioni dellโ€™art. 16 del decreto-legge n.185 del 2008 e dellโ€™art. 5 del decreto-legge n. 179 del 2012, oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo pec al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. Tale obbligo di comunicazione รจ rimasto a tuttโ€™oggi largamente inattuato.

Per un opportuno coordinamento con il Codice dellโ€™amministrazione digitale e con la disciplina europea, si sostituisce il riferimento allโ€™indirizzo pec con quello relativo al domicilio digitale e si introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio digitale.

Al fine di rafforzare lโ€™imperativitร  della norma, si prevede lโ€™applicazione della sanzione prevista dallโ€™articolo 2630 c.c., in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale รจ stato cancellato dal Registro delle imprese. Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dellโ€™obbligo di comunicazione, si aggiunge lโ€™assegnazione dโ€™ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformitร  alle linee guida adottate dallโ€™Agenzia per lโ€™Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per lโ€™acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettivitร  della disposizione, si prevede che il Conservatore dellโ€™ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla societร  di provvedere allโ€™indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, perdurando lโ€™inattivitร  e in assenza di opposizione da parte della stessa societร , il Conservatore procede alla cancellazione dellโ€™indirizzo dal registro delle imprese.

Con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale allโ€™albo o elenco, si introduce lโ€™obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. In continuitร  con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che lโ€™omessa pubblicazione dellโ€™elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dellโ€™obbligo di comunicare allโ€™indice di cui allโ€™articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 lโ€™elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dellโ€™articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dellโ€™ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

La soppressione dei commi 8, 9 e 10 รจ volta a garantire il coordinamento con il Codice dellโ€™amministrazione digitale in cui sono giร  confluite tali previsioni. La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria รจ estesa a quelle individuali. In particolare, con riferimento a tali soggetti giuridici, si prevede, in caso di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dellโ€™indicazione del domicilio digitale, la sospensione della stessa domanda in attesa della sua integrazione con il domicilio digitale.

Inoltre, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno giร  indicato, allโ€™ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo. Se ci. non avviene o nel caso in cui domicilio digitale รจ cancellato dallโ€™ufficio del registro delle imprese, le stesse imprese individuali sono sottoposte alla sanzione prevista dallโ€™articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare lโ€™iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Decorsi trenta giorni dalla diffida, perdurando lโ€™inattivitร  e in assenza di opposizione da parte dellโ€™imprenditore individuale, il Conservatore procede alla cancellazione dellโ€™indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione dโ€™ufficio di un nuovo e diverso domicilio digital

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