I professionisti possono andare incontro a sanzioni e sospensioni in caso di mancato rispetto dellโobbligo di comunicare il domicilio digitale allโordine di appartenenza nonchรฉ la propria pec.
Il domicilio digitale, nello specifico, รจ un indirizzo elettronico certificato contenuto nellโAnagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) a disposizione della PA e dei gestori di pubblici servizi.
Ecco gli articoli โincriminatiโ
Art. 24 (Identitร digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)
Il comma 1 estende la possibilitร per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identitร digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle societร a controllo pubblico, precisando che lโaccesso al domicilio digitale avvenga tramite dispositivi mobili anche attraverso il punto di
accesso o applicazione AppIO. Inoltre, si prevede che, nel caso in cui lโindirizzo PEC del cittadino non risulti piรน attivo, si procede alla cancellazione dโufficio dello stesso dallโIndice nazionale dei domicili digitali
delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, secondo le modalitร fissate nelle Linee guida di AgID, le quali ultime definiscono altres. le modalitร di gestione e aggiornamento dellโelenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato per i casi di decesso del titolare del domicilio digitale ovvero di impossibilitร sopravvenuta di avvalersi del domicilio.
La disposizione in esame stabilisce, inoltre, le modalitร con le quali potrร essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale.
La norma prevede, inoltre, che nellโIndice nazionale di cui supra siano inseriti anche i domicili digitali di professionisti diversi da quelli iscritti agli ordini ovvero collegi, perchรฉ iscritti in elenchi o registri detenuti dalle P.A. e istituiti con legge dello Stato.
Successivamente, la norma sancisce misure per contrastare il fenomeno dellโinvio di comunicazioni indesiderate diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alle finalitร di erogazione di servizi pubblici.
La disposizione in esame prevede che lโaccesso ai servizi in rete avvenga sia con SPID che con Carta dโIdentitร Elettronica e che i gestori dellโidentitร digitale accreditati si debbano iscrivere in un apposito registro (tenuto da AgID). Nella medesima ottica, prevede altresรฌ che lโidentitร digitale attesti gli attributi qualificati dellโutente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualitร personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalitร stabilite da AgID con le piรน volte richiamate Linee guida. Al fine di semplificare ulteriormente lโaccesso ai servizi telematici, รจ stabilito che si debbano rendere fruibili i servizi di cui alla disposizione in esame anche in modalitร digitale (ed anche attraverso dispositivi mobili), e che lโavvio dei progetti di trasformazione digitale debba avvenire entro il 28 febbraio 2021.
Inoltre, si prevede un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nellโambito delle medesime strutture.
Il comma 2 proroga il termine entro il quale il pagamento alle P.A. dovrร essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA al 28 febbraio 2021. Successivamente, si consente ad AgID di continuare a gestire lโindice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.
Il comma 3 prevede che le carte dโidentitร possano essere rinnovate a decorrere dal 180esimo giorno precedente la scadenza e che le carte dโidentitร cartacee ed elettroniche possano essere rinnovate, anche se ancora valide, prima del 180esimo giorno precedente la scadenza.
Il comma 4, dettando una disciplina transitoria, stabilisce che dal 28 febbraio 2021 le P.A. non possano piรน emettere credenziali per lโaccesso ai servizi.
Art 37 (Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)
Introduce modifiche atte a favorire lโutilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamentodei percorsi di transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con lโobiettivo di agevolarne lโoperativitร , sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo.
Le modifiche introdotte si propongono di dare attuazione alle disposizioni dellโart. 16 del decreto-legge n.185 del 2008 e dellโart. 5 del decreto-legge n. 179 del 2012, oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo pec al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. Tale obbligo di comunicazione รจ rimasto a tuttโoggi largamente inattuato.
Per un opportuno coordinamento con il Codice dellโamministrazione digitale e con la disciplina europea, si sostituisce il riferimento allโindirizzo pec con quello relativo al domicilio digitale e si introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio digitale.
Al fine di rafforzare lโimperativitร della norma, si prevede lโapplicazione della sanzione prevista dallโarticolo 2630 c.c., in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale รจ stato cancellato dal Registro delle imprese. Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dellโobbligo di comunicazione, si aggiunge lโassegnazione dโufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformitร alle linee guida adottate dallโAgenzia per lโItalia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per lโacquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.
Nella medesima direzione verso la garanzia di effettivitร della disposizione, si prevede che il Conservatore dellโufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla societร di provvedere allโindicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, perdurando lโinattivitร e in assenza di opposizione da parte della stessa societร , il Conservatore procede alla cancellazione dellโindirizzo dal registro delle imprese.
Con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale allโalbo o elenco, si introduce lโobbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. In continuitร con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che lโomessa pubblicazione dellโelenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dellโobbligo di comunicare allโindice di cui allโarticolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 lโelenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dellโarticolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dellโordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
La soppressione dei commi 8, 9 e 10 รจ volta a garantire il coordinamento con il Codice dellโamministrazione digitale in cui sono giร confluite tali previsioni. La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria รจ estesa a quelle individuali. In particolare, con riferimento a tali soggetti giuridici, si prevede, in caso di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dellโindicazione del domicilio digitale, la sospensione della stessa domanda in attesa della sua integrazione con il domicilio digitale.
Inoltre, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno giร indicato, allโufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo. Se ci. non avviene o nel caso in cui domicilio digitale รจ cancellato dallโufficio del registro delle imprese, le stesse imprese individuali sono sottoposte alla sanzione prevista dallโarticolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare lโiscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Decorsi trenta giorni dalla diffida, perdurando lโinattivitร e in assenza di opposizione da parte dellโimprenditore individuale, il Conservatore procede alla cancellazione dellโindirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione dโufficio di un nuovo e diverso domicilio digital





