Dl Agosto e Casse. Gli articoli d’interesse

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Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 1261 , cosiddetto decreto “Agosto” prevede alcuni incentivi in materia di lavoro per fronteggiare la pandemia Covid 19. Tra gli articoli contenuti nella norma alcuni sono d’interesse per le Casse di previdenza private. Leggiamo uno ad uno.

L’articolo 27, infatti “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate Decontribuzione Sud” cita espressamente l’Inpgi….”Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all’esonero contributivo per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l’Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. Si specifica che tali disposizioni sono sottoposte ad autorizzazione da parte della Commissione europea”.

Lo stesso articolo “Prevede l’applicazione, da ottobre a dicembre 2020, di un’agevolazione del 30% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione del lavoro agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media europea oppure compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.

Si prevede un DPCM per l’attuazione della misura anche ai fini di definire misure di decontribuzione di accompagnamento degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei PNR.

L’articolo 30Incentivi in favore del personale sanitario” stabilisce che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN, possono essere incrementati fino ad un importo aggiuntivo pari al doppio degli stessi, dalle regioni e province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando in ogni caso l’equilibrio economico del sistema sanitario regionale mentre l’articolo 30 bisMisure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale” consente ai dirigenti medici e sanitari del SSN e ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

L’articolo 13Disposizioni concernenti l’indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza” reca disposizioni in favore dei liberi professionisti volte a garantire che – per i soggetti già beneficiari del c.d. Fondo Ultima Istanza – l’indennità sia erogata automaticamente anche a maggio 2020 e, per tale mese, sia elevata ad euro 1.000. Per i soggetti che non abbiano già beneficiato di tale indennità, essi possono presentare domanda entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ai sensi del decreto interministeriale 29 maggio 2020. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni per il 2020. A copertura di tali oneri si provvede mediante parziale riduzione delle risorse di cui agli art. 84 del DL Rilancio (Nuove indennità per i lavori danneggiati dall’emergenza) e 44 del DL Cura Italia (Fondo ultima istanza).

L’articolo 69Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche” inserisce alcune norme per regolamentare l’eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare. A tale scopo, la disposizione prevede che l’Agenzia del demanio abbia facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione sulla base delle condizioni contrattuali disciplinate da uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze. Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, laddove le amministrazioni permanessero negli immobili dei Fondi, l’indennità di occupazione è pari all’importo del canone fino a quel momento corrisposto. Inoltre, prevede che l’Agenzia del demanio, in qualità di conduttore unico, curi la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisca supporto ed assistenza tecnico-specialistica alle amministrazioni, rendendo uno specifico parere tecnico. Tali attività possono essere fornite anche a richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.

L’articolo 97Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi” , fermo restando l’autonomia regolamentare delle Casse, prevede che i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per  l’assicurazione obbligatoria, di cui agli articoli 126 e 127 del DL Rilancio, possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi: per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; il restante importo, pari al 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Nel Dl Agosto inoltre un articolo a parte è dedicato al sostegno dell’Editoria, settore fortemente in crisi, crisi che impatta di conseguenza anche sull’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani che da tempo chiede maggiori investimenti e politiche di sostegno. L’articolo 96Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell’editoria” dispone l’incremento da 60 a 85 milioni del tetto di spesa previsto dalla disciplina speciale del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, contenuto anche nel Dl Rilancio, al fine di fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni per effetto della crisi da COVID- 19. Il comma 2 modifica la disciplina del credito d’imposta per la carta introdotta in via straordinaria per il 2020 dall’art. 188 del DL Rilancio, innalzando dall’8 al 10% l’importo del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2019. E’ pertanto corrispondentemente incrementato da 24 a 30 milioni di euro il tetto di spesa per l’anno 2020. Il comma 6, invece, prevede deroghe ai requisiti di accesso alla contribuzione diretta per le cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare. In particolare, le deroghe riguardano il requisito di almeno due anni di anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo, nonché il vincolo della proprietà della testata per la quale si richiede il contributo.