LโEnte di previdenza dei farmacisti ha adottato misure straordinarie, oltre lโanticipo del pagamento dei bonus statali (marzo, aprile e maggio) a sostegno della categoria per lโemergenza sanitaria da COVID โ 19.
ร stato stanziato, infatti, un primo importo di 500 mila euro che potrร essere reintegrato in caso di esaurimento dello stanziamento.
ร previsto lโintervento della Sezione Assistenza in questi casi:
1.decesso del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, vittima del COVID โ 19.ย Il contributo รจ pari a 11.000,00 euro;
2.ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera a seguito di positivitร al COVID โ 19. Il contributo รจ pari a 200,00 euro per ogni giornata di ricovero;
3.isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dellโAutoritร sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a seguito di positivitร al COVID โ 19. Il contributo รจ pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento;
4.chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da COVID โ 19. Il contributo, a favore del titolare o del socio delegato, รจ pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura.
Lโerogazione del contributo a favore del richiedente prescinde dalla verifica della sua situazione di bisogno economico, non sarร , quindi, necessario produrre nรฉ la documentazione fiscale nรฉ il modello ISEE.
Alla domanda diretta ad ottenere il contributo deve essere allegata:
a.per il decesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello DE);
b.per il ricovero, la documentazione sanitaria da cui emerga il ricovero a causa di positivitร al COVID โ 19 e la durata del ricovero stesso;
c.per lโisolamento obbligatorio da COVID – 19, la documentazione amministrativa/sanitaria da cui emerga il periodo di isolamento obbligatorio;
d.per la chiusura temporanea a causa del contagio da COVID -19, la documentazione amministrativa da cui emerga il periodo di chiusura dellโesercizio.
Eโ consentito il cumulo di piรน di un contributo





