Esente dalle tasse il bonus una tantun erogato ai pensionati

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A sottolinerarlo l’Agenzia delle Entrate che in risposta all’interpello di una Cassa di previdenza (Inarcassa) nel quale chiedeva di “conoscere il corretto trattamento fiscale che è tenuto ad applicare, in qualità di sostituto d’imposta, al “Sussidio per iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti” (di seguito “Sussidio”) deliberato in data 11 maggio 2020 dal proprio Consiglio di Amministrazione” scrive: “Sulla base di tali precisazioni, ovvero che il Sussidio è erogato a liberi professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo, e che la sua erogazione è stata prevista e deliberata dal CdA dell’Istante nella seduta dell’11 maggio 2020, si è dell’avviso che il beneficio economico descritto nell’istanza di interpello in esame, in  fase di erogazione non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef, in applicazione del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori”.

La chiave normativa è quindi ll’articolo 10 bis del Decreto Ristori “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid” nel quale si sottolinea la finalità dell’aiuto economico che è quella di contrastare gli effetti negativi causati dalla pandemia.

Inarcassa aveva dichiarato che il sussidio delibrato dal Cda sarebbe stato corrisposto una sola volta, alle stesse condizioni reddituali e nel medesimo importo stabilito dai Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che non aveva alcuna  funzione sostitutiva di reddito ma costituiva una prestazione di tipo assistenziale erogata in presenza di uno stato di bisogno derivante dall’emergenza epidemiologica.

L’aiuto, approvato quasi un anno fa (l’11 maggio 2020)  era rimasto nel “cassetto” in attesa del via libera e delle delucidazioni “fiscali” arrivate ora dal parere dell’Agenzia delle entrate.