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Esonero contributivo. L’Inpgi informa e rettifica

โ€œLโ€™esonero riguarda le sole somme dovute a titolo di contributo soggettivo con scadenza di versamento entro lโ€™anno 2021 โ€“ sia per quanto riguarda, quindi, il contributo soggettivo minimo per lโ€™anno 2021 che di quello dovuto a saldo per il 2020 โ€“ย con esclusione invece delle somme riferite al contributo integrativo e di maternitร โ€ cosรฌ lโ€™Inpgi che in una nota pubblicata anche sul proprio sito fa chiarezza sullโ€™esonero contributivo.

“La norma della legge finanziaria, inoltre, prevede che la misura effettiva del beneficio โ€“ che non potrร  in ogni caso essere superiore allโ€™importo di 3.000 euro pro-capite โ€“ sarร  determinata con apposito Decreto Ministeriale, sulla base delle domande complessivamente presentate entro la scadenza del 31 ottobre 2021โ€.

In considerazione di ciรฒ, a rettifica di quanto deciso dallโ€™ente prima dellโ€™emanazione della norma attuativa, il Comitato โ€“ ferma restando la scadenza regolamentare del 31 ottobre 2021 per il pagamento della contribuzione a saldo per lโ€™anno 2020 โ€“ ha previsto:

  • la facoltร  โ€“ per gli iscritti che presentino o abbiano presentato lโ€™apposita domanda di esonero contributivo โ€“ ย di sospendere il versamento della quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dellโ€™eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per lโ€™anno 2021;
  • che gli iscritti che si avvalgono della predetta facoltร  โ€“ nel caso in cui lโ€™importo non versato risultasse successivamente complessivamente superiore a quello effettivamente spettante a titolo di esonero, cosรฌ come stabilito dallโ€™apposito decreto ministeriale โ€“ potranno versare senza maggiorazioni le somme dovute a conguaglio, a condizione che il pagamento delle stesse venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto in questione;
  • รจ stato concesso, infine, agli iscritti che non hanno versato, entro lo scorso 31 luglio, le somme dovute a titolo di contributo minimo integrativo e di maternitร  per lโ€™anno 2021, di poter procedere al pagamento dei predetti contributi, senza aggravio di maggiorazioni, a condizione che il versamento di quanto dovuto intervenga entro il termine del 31 ottobre 2021.

Per ulteriori approfondimenti รจ possibileย consultare lโ€™apposita Circolare esplicativaย pubblicata dagli Uffici.

 

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