Pnrr, occorre armonizzare l’art. 27 DL 27 ottobre 2021 con la normativa dei liberi professionisti

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di Valter Militi *

Il Pnnr è una importante occasione di crescita per il Paese, anche in termini di coinvolgimento dei liberi professionisti nei progetti di lavoro della Pubblica Amministrazione. Nei giorni scorsi l’Avvocatura ha segnalato al Governo alcune criticità legate alle specificità della professione forense nonché il rilevante impatto per le Casse previdenziali dei liberi professionisti conseguenti all’attuale previsione dell’art. 27 del DL 27 ottobre 2021, in tema di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso le Pubbliche Amministrazioni.

Secondo le norme vigenti, infatti, il rapporto di lavoro presso le PP.AA. è incompatibile con l’iscrizione agli albi degli avvocati, stante la finalità di garantire l’autonomia e l’indipendenza della funzione legale e l’assenza di conflitti di interesse: occorre pertanto che la norma, per quanto di carattere eccezionale e con effetti limitati nel tempo, venga armonizzata con la legge professionale, utilizzando i meccanismi in essa previsti a presidio di tali valori.

Per quanto attiene ai profili previdenziali, attualmente l’art. 27 prevede la possibilità di opzione, in favore del professionista assunto dalle PP.AA., tra l’iscrizione alla cassa di appartenenza e l’iscrizione all’Inps. L’interruzione dell’iscrizione e contribuzione all’ente previdenziale privatizzato di categoria, ove posta in essere, determinerebbe uno squilibrio del sinallagma assicurativo pregiudizievole sia per gli iscritti che per le casse privatizzate.

Per tale eventuale periodo di contribuzione “separata” si porrebbe, inoltre, il problema della valorizzazione ai fini pensionistici. Non essendo ipotizzabile l’introduzione di una nuova “ricongiunzione gratuita”, il legislatore dovrebbe scegliere tra porre espressamente a carico dello Stato gli oneri della ricongiunzione, da calcolare sulla base della legislazione vigente (L. 45/1990), oppure prevedere la valorizzazione dei periodi contributivi maturati presso i diversi enti previdenziali tramite gli ordinari strumenti – gratuiti – del cumulo e della totalizzazione, già presenti nell’ordinamento previdenziale sia dell’INPS sia delle Casse.

Ferma l’iscrizione alla cassa di appartenenza per coloro che intendono conservare l’iscrizione all’albo, si potrebbero qualificare i compensi percepiti dalle PP.AA. come redditi professionali, onde consentirne l’assoggettabilità a contribuzione da parte delle casse di appartenenza dei professionisti interessati.

*Presidente di Cassa Forense