Il Tar del Lazio, con sentenza n. 18854/2023, ha respinto il ricorso di Cassa Forense contro il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023.
“La vicenda . ricordano da Cassa Forense – risale al settembre 2022, quando l’Ente di Previdenza degli Avvocati aveva deliberato di prorogare, anche per l’anno 2023, la temporanea abrogazione del contributo minimo integrativo richiesto ai colleghi. Una decisione che successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non aveva condiviso negando l’approvazione e invitando Cassa a procedere alla riscossione”.
In seguito era stato il Comitato dei Delegati nel marzo scorso a richiedere ai Ministeri Vigilanti il riesame della propria delibera, contestualmente incaricando Cassa di presentare ricorso al Tar.
“L’Ente di Previdenza degli Avvocati, va sottolineato, ha sempre ritenuto la decisione dei Ministeri basata su motivazioni non condivisibili perché – spiegava all’epoca il Presidente di Cassa Forense, Valter Militi – “dannosa per l’autonomia dell’Ente e tale da provocare effetti vessatori nei confronti degli iscritti”.
La delibera che prorogava l’abrogazione temporanea della riscossione era funzionale all’entrata in vigore, a partire dal 2024, della riforma strutturale della Previdenza forense. Doglianze che ora il giudice amministrativo, ha ritenuto di non condividere.
PAGAMENTO CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO 2023 – ESCLUSIONI – RIDUZIONI
- Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all’albo, sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con mod 5/2024.
- Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l’iscrizione all’albo sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo € 402,50.
- Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è il 10 anno o superiore di iscrizione cassa sono tenuti al pagamento dell’intero contributo minimo integrativo € 805,00.
- Per i praticanti che risultano iscritti alla Cassa vige l’esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato.
- Per i pensionati di vecchiaia che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022 dal 2023 sono vige l’esonero dal pagamento della contribuzione minima integrativa .