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Crediti NON 4.0 anche per i professionisti e le STP

Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali โ€œtradizionaliโ€ (NON 4.0) รจย riconosciuto anche agli esercenti arti e professioniย e aiย soggetti aderenti al regime forfetario, oltre alle imprese richiamate in precedenza. A darne un’informazione completa รจ il sito www.fiscoetasse.com che scrive:

In linea generale, i soggetti esercenti attivitร  di impresa possono beneficiare sia del credito dโ€™imposta per investimenti in beni strumentali โ€œordinariโ€ย (i.e., beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016),ย sia del credito dโ€™imposta per investimenti in beni materiali e immaterialiย funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello โ€œIndustria 4.0โ€ (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016),ย mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito dโ€™imposta per investimenti in beni materiali e immateriali โ€œnon 4.0โ€.

Per espressa previsione del comma 1061 della legge di bilancio 2021, sono ammessi a beneficiare del credito dโ€™impostaย gli โ€œesercenti arti e professioniโ€ย che effettuano, ai sensi dei commi 1054 e 1055,ย investimenti in beni strumentali materiali e immateriali NON 4.0, cioรจ in beni โ€œordinariโ€ diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello โ€œIndustria 4.0โ€ (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016).

In caso diย contemporaneo esercizio di attivitร  professionale e dโ€™impresaย non si ravvisano, in linea di principio, preclusioni alla maturazione in capo al medesimo contribuente di entrambi i crediti dโ€™imposta (4.0 e NON) in relazione agli investimenti effettuati nellโ€™ambito dellโ€™attivitร  imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante dallโ€™esercizio di arti e professioni, attesa lโ€™assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa. Sarร  cura del soggetto beneficiario, ai fini dei successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito dโ€™imposta (Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021).

Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si evidenzia che la disposizione in argomento si applica ai contribuenti cheย esercitano le attivitร  di lavoro autonomo, ancheย se svolte in forma associata, ai sensi dellโ€™articolo 53, comma 1, del Tuir.

Rientrano, quindi, nella categoria dei soggetti esercenti arti e professioniย anche le associazioni tra professionistiย di cui allโ€™articolo 5, comma 3, lett. c), del Tuir.

Si precisa che i commi 1051 e 1061 citati non pongono alcuna condizione riguardante laย data di inizio dellโ€™attivitร ย e, pertanto, rientrano nellโ€™ambito soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono lโ€™attivitร  a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame (i.e. 16 novembre 2020).

Per approfondireย  Credito di imposta beni strumentali (eBook 2022)

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