Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali “tradizionali” (NON 4.0) è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni e ai soggetti aderenti al regime forfetario, oltre alle imprese richiamate in precedenza. A darne un’informazione completa è il sito www.fiscoetasse.com che scrive:
In linea generale, i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari” (i.e., beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016), sia del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016), mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”.
Per espressa previsione del comma 1061 della legge di bilancio 2021, sono ammessi a beneficiare del credito d’imposta gli “esercenti arti e professioni” che effettuano, ai sensi dei commi 1054 e 1055, investimenti in beni strumentali materiali e immateriali NON 4.0, cioè in beni “ordinari” diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016).
In caso di contemporaneo esercizio di attività professionale e d’impresa non si ravvisano, in linea di principio, preclusioni alla maturazione in capo al medesimo contribuente di entrambi i crediti d’imposta (4.0 e NON) in relazione agli investimenti effettuati nell’ambito dell’attività imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, attesa l’assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa. Sarà cura del soggetto beneficiario, ai fini dei successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito d’imposta (Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021).
Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si evidenzia che la disposizione in argomento si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir.
Rientrano, quindi, nella categoria dei soggetti esercenti arti e professioni anche le associazioni tra professionisti di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del Tuir.
Si precisa che i commi 1051 e 1061 citati non pongono alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività e, pertanto, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame (i.e. 16 novembre 2020).
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