Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali โtradizionaliโ (NON 4.0) รจย riconosciuto anche agli esercenti arti e professioniย e aiย soggetti aderenti al regime forfetario, oltre alle imprese richiamate in precedenza. A darne un’informazione completa รจ il sito www.fiscoetasse.com che scrive:
In linea generale, i soggetti esercenti attivitร di impresa possono beneficiare sia del credito dโimposta per investimenti in beni strumentali โordinariโย (i.e., beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016),ย sia del credito dโimposta per investimenti in beni materiali e immaterialiย funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello โIndustria 4.0โ (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016),ย mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito dโimposta per investimenti in beni materiali e immateriali โnon 4.0โ.
Per espressa previsione del comma 1061 della legge di bilancio 2021, sono ammessi a beneficiare del credito dโimpostaย gli โesercenti arti e professioniโย che effettuano, ai sensi dei commi 1054 e 1055,ย investimenti in beni strumentali materiali e immateriali NON 4.0, cioรจ in beni โordinariโ diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello โIndustria 4.0โ (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016).
In caso diย contemporaneo esercizio di attivitร professionale e dโimpresaย non si ravvisano, in linea di principio, preclusioni alla maturazione in capo al medesimo contribuente di entrambi i crediti dโimposta (4.0 e NON) in relazione agli investimenti effettuati nellโambito dellโattivitร imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante dallโesercizio di arti e professioni, attesa lโassenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa. Sarร cura del soggetto beneficiario, ai fini dei successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito dโimposta (Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021).
Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si evidenzia che la disposizione in argomento si applica ai contribuenti cheย esercitano le attivitร di lavoro autonomo, ancheย se svolte in forma associata, ai sensi dellโarticolo 53, comma 1, del Tuir.
Rientrano, quindi, nella categoria dei soggetti esercenti arti e professioniย anche le associazioni tra professionistiย di cui allโarticolo 5, comma 3, lett. c), del Tuir.
Si precisa che i commi 1051 e 1061 citati non pongono alcuna condizione riguardante laย data di inizio dellโattivitร ย e, pertanto, rientrano nellโambito soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono lโattivitร a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame (i.e. 16 novembre 2020).
Per approfondireย Credito di imposta beni strumentali (eBook 2022)





