Cassa Forense, ai sensi dell’art. 3 lett. a2) del Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza, nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione, e giusta
delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2024, indice
per l’anno 2024 un bando per l’assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di €
1.500.000,00, per la frequenza di corsi di alta formazione professionale relativi
all’esercizio dell’attività professionale forense (a titolo esemplificativo e non esaustivo
il contributo non verrà erogato per la frequenza ai corsi di preparazione all’esame di
notaio, di magistrato e per l’insegnamento negli istituti scolastici).
Art. 2 – Destinatari
Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua
pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in
corso, non sospesi ai sensi dell’art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall’Albo/Registro
dei Praticanti Avvocati, non titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso
dei requisiti di cui all’art. 4.
Sono, inoltre, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano
titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all’art.
4.
Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del Regolamento dell’Assistenza, i destinatari non possono
beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite
bandi.
Art. 3 – Importo
L’importo del contributo è pari al 50% della spesa documentata, al netto di IVA, per la
frequenza di un unico master/corso/scuola di specializzazione o perfezionamento di
durata non inferiore a 30 ore, concluso nell’anno 2024.
Il contributo erogato non può essere superiore a € 7.000,00.
Art. 4 – Requisiti per la partecipazione
Per la partecipazione al bando e l’ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6
sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte
comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l’intero periodo di iscrizione alla
Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall’anno
successivo al pensionamento;
b) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei
contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000,
sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo
accertamento;
c) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della
professione emanati nel 2024;
d) non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti.
Art. 5 – Modalità e termini della domanda
La domanda per l’assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di
inammissibilità, a partire dal 4 novembre 2024 e sino alle ore 24,00 del 20 gennaio
2025 esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line attivata sul sito internet della
Cassa www.cassaforense.it.
Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità
telematica:
a) copia della fattura/ricevuta relativa alla spesa sostenuta;
b) copia dell’attestato di frequenza, con indicazione della data di conclusione e del
numero di ore di durata del corso/master/scuola di specializzazione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda
e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l’istante dovrà produrre, nel termine
perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le
dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.
Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo
I contributi sono erogati, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando,
secondo una graduatoria inversamente proporzionale all’ammontare del reddito netto
professionale del richiedente relativo all’anno 2023.
In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di
iscrizione alla Cassa.
Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito
internet l’elenco dei beneficiari senza indicazione del nominativo, ma con codice
meccanografico/numero di protocollo della domanda, reddito netto professionale
relativo all’anno 2023 e numero di anni di iscrizione alla Cassa, nonché a effettuare i
controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta dal
richiedente.