I crediti contributivi rappresentano meno del 3% degli attivi di bilancio delle Casse di previdenza dei professionisti. A rilevarlo รจ lโAdepp, lโassociazione degli enti di previdenza privati italiani, in occasione del convegno โIl bilancio delle casse previdenziali: linee guida sui crediti contributivi e passaggio alla contabilitร Accrualโ, in corso oggi alla Sala della Lupa di Montecitorio e organizzato dalla Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali.
Nel dettaglio, secondo il Centro studi Adepp, che ha analizzato i bilanci di tutte le Casse aderenti, i crediti oggetto di recupero, al netto delle somme giร svalutate o neutralizzate, sono pari al 2,96% degli attivi al 31 dicembre 2024. La percentuale scende al 2,73% se rapportata al patrimonio investito rilevato dalla Covip.
Nei mesi scorsi la stessa Covip aveva indicato percentuali significativamente piรน elevate. Tuttavia, unโanalisi di dettaglio evidenzia che il 43% dei crediti iscritti in bilancio si riferisce a posizioni regolari, ossia contributi che possono essere legittimamente versati nellโesercizio successivo. Il restante 57% rappresenta invece i crediti effettivi.
Tutti i crediti verso gli iscritti, inclusi quelli prudenzialmente svalutati, sono oggetto di recupero attivo da parte delle Casse. In particolare, il 36,6% รจ gestito tramite procedure interne, il 43,5% รจ affidato allโAgente della riscossione e il 19,9% รจ oggetto di recupero giudiziale.
Nel corso del convegno il presidente dellโAdepp, Alberto Oliveti, ha auspicato un intervento normativo per attribuire alle Casse poteri di riscossione analoghi a quelli dellโInps: โLa Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 del 2017 e con la recente sentenza n. 29 del 2026, ha ribadito che gli enti previdenziali privati e lโInps hanno pari dignitร , svolgendo una funzione pubblicistica. Anche se le Casse presentano giร elevati livelli di efficienza nella riscossione, รจ giusto che possano iscrivere direttamente a ruolo i crediti relativi ai contributi obbligatoriโ.
Attualmente gli avvisi dellโInps costituiscono titoli immediatamente esecutivi, mentre le Casse devono ricorrere allโAgente della riscossione o allโautoritร giudiziaria per ottenere un titolo esecutivo.





