Jobs act lavoro autonomo è legge. Le Casse possono erogare welfare agli iscritti

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Le Casse di previdenza private e privatizzate potranno erogare misure di welfare ai propri iscritti. Lo stabilisce una delle norme (Art.6) contenute nel Jobs act del lavoro autonomo, approvato definitivamente dal Senato,  che da il via libera ad una serie di misure riservate anche ai liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza.

Iniziamo il nostro breve viaggio, tra le norme approvate, proprio dall’Art.6 dove si legge:  “Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volonta’ o che siano stati colpiti da gravi patologie“.

E dal sostegno alla formazione.  L’Art.9 specifica che “sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà“.

Nell’Art. 12, due sono i commi che aprono “la strada” ai liberi profesisonisti per accedere ai bandi. Il Comma 2 nel quale si specifica che  grazie all‘equiparazione dei professionisti alle Piccole e medie imprese questi possono accedere ai fondi strutturali europei, e il Comma 3 nel quale si sottolinea che “al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile“.

Nel testo (Art.17) si annuncia, infine,  un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo composto “da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche’ dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: a) modelli previdenziali; b) modelli di welfare; c) formazione professionale“.

In allegato il testo approvato al Senato