Insediamento del PE ed elezione del Presidente

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In settimana la seduta costituente della X legislatura del Parlamento europeo. Gli eurodeputati eleggeranno l’Ufficio di presidenza e le Commissioni parlamentari.

I nuovi deputati entrano in carica il 16 luglio, con la sessione costituente della X legislatura, che si tiene dal 16 al 19 luglio. Durante la seduta iniziale il Parlamento elegge il suo Ufficio di presidenza (articoli 14-18 e 160, paragrafo 2, del RdC) ossia: Presidente (massimo quattro scrutini, con voto segreto); 14 vicepresidenti (massimo tre scrutini, con voto segreto, con un’unica scheda per più candidati) e 5 questori (stessa procedura dei vicepresidenti). Una volta fissate le dimensioni delle commissioni dall’Assemblea plenaria, i gruppi politici nominano i membri delle commissioni, cercando di ottenere un’equa rappresentanza di genere (articoli 212 e 216 del RdC). Le commissioni parlamentari tengono riunioni costitutive (23 luglio) ed eleggono i propri uffici di presidenza (presidente e vicepresidente in votazioni separate) tra i membri effettivi. Il Parlamento stabilisce il numero di vicepresidenti da eleggere su proposta della Conferenza dei presidenti. Gli uffici di presidenza delle commissioni devono rispecchiare la diversità del Parlamento ed essere equilibrati dal punto di vista del genere (articolo 219 del RdC).

Da segnalare che i gruppi politici possono essere formati in qualsiasi momento della legislatura, ma hanno interesse a essere riconosciuti e a eleggere la rispettiva leadership prima della sessione costituente del 16 luglio. Secondo l’articolo 33 del Regolamento del Parlamento (RdP), un gruppo politico deve essere composto da almeno 23 deputati eletti in almeno un quarto (cioè 7) degli Stati membri.

Su invito del neoeletto Presidente del PE, la persona candidata alla Presidenza della Commissione europea da parte del Consiglio europeo, fa una dichiarazione e presenta gli orientamenti politici all’assemblea parlamentare. L’elezione del/della Presidente della Commissione avviene a maggioranza dei membri del Parlamento e a scrutinio segreto (articolo 17, paragrafo 7, del TUE e articolo 128 del RdP). Qualora non ottenga la maggioranza assoluta (cioè 361 voti su 720), il Consiglio europeo deve proporre una nuova candidatura entro un mese.

Il collegio dei Commissari europei

Il Consiglio europeo adotta un elenco di commissari designati su proposta degli Stati membri, di comune accordo con il/la Presidente della Commissione (articolo 17, paragrafo 7, TUE).

Il Presidente del Parlamento chiede al/alla Presidente eletto di informare il Parlamento sulla struttura prevista e sulla ripartizione dei portafogli nel Collegio dei Commissari proposto e chiede ai candidati/e di presentarsi alle audizioni di conferma, che si tengono in pubblico nelle commissioni parlamentari (articolo 129 del RdC).

Dopo la presentazione del Collegio, il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale (articolo 129, paragrafi 5-8, del RdC). Tuttavia, il Parlamento può rinviare la votazione alla seduta successiva. Il calendario delle audizioni può essere fissato solo dopo che il Consiglio e il Presidente eletto hanno presentato l’elenco dei candidati. La presentazione e la votazione del Collegio in plenaria hanno luogo solo dopo che tutti i candidati hanno superato le audizioni.

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